Condizioni generali di contratto di Promodoro Fashion GmbH
§ 1 Generalità/Campo di applicazione
- Per “consumatori” ai sensi di queste condizioni di contratto si intendono persone fisiche che instaurano un rapporto commerciale con la Promodoro senza che ad esse possa venire attribuita un’attività commerciale o professionale in proprio. Per “imprenditori” ai sensi di queste condizioni di contratto si intendono persone fisiche o giuridiche o società di persone aventi capacità giuridica, che instaurano un rapporto commerciale con la Promodoro e che agiscono nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale in proprio. “Clienti” ai sensi di queste condizioni di contratto sono sia consumatori sia imprenditori. Poiché la Promodoro non rifornisce consumatori finali, quindi consumatori ai sensi del nuovo diritto delle obbligazioni e dei contratti vigente, qui di seguito non vengono stabiliti regolamenti speciali per i consumatori. Le definizioni sopra indicate dei concetti di consumatori, imprenditori e clienti servono pertanto esclusivamente alla distinzione giuridica offerta sulla base del nuovo diritto delle obbligazioni e dei contratti tra i gruppi di persone indicati nella legge.
- Condizioni generali di contratto in deroga, contrasto o a complemento, anche se note, non sono parte integrante del contratto, salvo che la loro validità non sia espressamente accettata per iscritto.
§ 2 Offerta e stipulazione del contratto
- Le offerte della Promodoro non sono impegnative. Ai fini di avere validità giuridica la dichiarazione di accettazione, gli ordini o altre dichiarazioni giuridicamente vincolanti necessitano della conferma scritta o tramite fax da parte della Promodoro. Lo stesso vale per integrazioni, modifiche o accordi paralleli. La conferma può venire sostituita dalla consegna della merce ordinata.
- Disegni, fotografie, dimensioni, pesi o altri dati di prestazione sono vincolanti solo se concordati espressamente per iscritto. Ci si riserva di apportare modifiche di forma, colore e/o peso purché rimangano in un ambito accettabile.
- Gli addetti alle vendite della Promodoro non sono autorizzati a prendere accordi paralleli o dare garanzie oralmente.
- Se il cliente ordina la merce per via elettronica, il testo del contratto viene memorizzato dalla Promodoro. Il cliente può prendere atto di queste condizioni generali di contratto anche consultando il sito Internet della Promodoro attraverso il quale avviene anche l’ordinazione alla voce “Condizioni generali di contratto”.
§ 3 Prezzi
- Se non altrimenti indicato, la Promodoro rimane vincolata ai prezzi indicati nella sua offerta per 30 giorni dalla data di quest’ultima. Fanno fede i prezzi indicati nella conferma d’ordine della Promodoro più la relativa IVA vigente. Ulteriori consegne e prestazioni vengono addebitate separatamente.
- Salvo che sia stato concordato altrimenti, i prezzi sono da intendersi franco magazzino venditore incluso imballo normale.
- Se il cliente ordina utilizzando gli strumenti della tecnica di comunicazione a distanza non gli deriveranno costi aggiuntivi.
§ 4 Tempi di consegna e di prestazione
- Le date o i termini di consegna sono considerati concordati solo se tale accordo è avvenuto per iscritto.
- La Promodoro non è tenuta a rispondere di ritardi di consegna o di prestazione dei servizi dovuti a cause di forza maggiore o di avvenimenti che rendono impossibile o considerevolmente difficile a consegna al venditore (in particolare scioperi, serrate, ordini da parte di autorità), neanche in caso di date o tempi di consegna concordati in modo vincolante. Lo stesso vale nel caso in cui questi avvenimenti dovessero subentrare presso i fornitori della Promodoro o i subfornitori. La Promodoro ha in questo caso la facoltà di posticipare la consegna o la prestazione per un periodo pari alla durata dell’impedimenti più un adeguato periodo di avvio o di recidere completamente o parzialmente dal contratto per la parte dello stesso che non è stata ancora adempiuta.
- La stipulazione del contratto avviene con la riserva della corretta e puntuale rifornitura della Promodoro da parte dei suoi stessi fornitori. Ciò vale solo per il caso in cui la mancata fornitura non è da attribuire alla Promodoro, in particolare in caso di stipulazione di una congruente operazione di copertura con il fornitore. Il cliente deve venire informato immediatamente della non-disponibilità della prestazione.
- Se l’impedimento dura più di tre mesi, l’acquirente alla scadenza di un’adeguata proroga del termine di consegna, ha il diritto di recedere dal contratto per quanto riguarda la parte dello stesso non ancora adempiuta. Se i tempi di consegna si prolungano o se la Promodoro viene esonerata dal suo obbligo, il cliente non ha il diritto di rivendicare diritti di risarcimento danni. La Promodoro si impegna tuttavia ad informare l’acquirente del subentrare di tali avvenimenti entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della notizia.
- Se la Promodoro è responsabile del mancato rispetto di date o tempi di consegna confermati per iscritto o si trova in mora, l’acquirente ha diritto ad un risarcimento pari allo 0,5% per ogni settimana di mora compiuta, e comunque per un importo massimo pari al cinque percento del valore netto della fattura relativa alla consegna interessata dalla mora. Sono esclusi diritti ulteriori del cliente, salvo che la mora sia dovuta a grave negligenza o dolo da parte della Promodoro.
- La Promodoro è in ogni momento autorizzata ad effettuare consegne parziali. Il rispetto degli obblighi di consegna della merce e di esecuzione di prestazioni da parte della Promodoro ha come condizione il puntuale e regolare adempimento degli obblighi da parte del cliente. Se il cliente è in mora di accettazione, la Promodoro ha il diritto di richiedere il risarcimento del danno ad essa spettante.
§ 5 Passaggio del rischio e luogo di adempimento
- Se l’acquirente è un imprenditore, il rischio del perimento accidentale e del deterioramento accidentale della merce passa all’acquirente al momento della consegna a quest’ultimo, e in caso di acquisto tramite spedizione, al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al trasportatore o ad altra persona incaricata dell’esecuzione della spedizione.
- Se l’acquirente è un consumatore, il passaggio del rischio del perimento accidentale e del deterioramento accidentale dell’oggetto acquistato, anche nel caso dell’acquisto tramite spedizione, avviene solo al momento della consegna a quest’ultimo.
- La consegna è considerata avvenuta anche se l’acquirente è in mora di accettazione.
- In caso la spedizione si rivelasse impossibile senza che la Promodoro ne sia responsabile o in caso l’imprenditore desiderasse una posticipazione della spedizione, il rischio passa all’imprenditore al momento della segnalazione del pronto spedizione. Il luogo di adempimento è Düsseldorf, anche in caso di restituzione in seguito alla revoca di comune accordo del contratto di acquisto o al recesso o al recesso parziale dal contratto di acquisto, purché l’autorizzazione al recesso sia incontestata o legalmente constatata. Le spese di trasporto necessarie in caso di restituzione della merce sono a carico dell’imprenditore, a meno che la Promodoro non dichiari per iscritto di essere disposta ad assumerle a proprio carico.
§ 6 Garanzia
- Se l’acquirente è un imprenditore, egli è tenuto ad esaminare la merce consegnata immediatamente dopo il suo arrivo per controllare la correttezza e completezza della consegna e l’assenza di vizi. Ciò vale in particolare nel caso in cui la merce consegnata è destinata a venire modificata, lavorata o rivenduta. Se l’imprenditore non si attiene a questi obblighi, i suoi diritti di garanzia nei confronti della Promodoro decadono.
- Se l’acquirente è un imprenditore, la Promodoro a propria discrezione presta garanzia per i vizi della merce dapprima mediante riparazione o fornitura sostitutiva. La Promodoro non è responsabile di garantire che la merce fornita sia priva di diritti legali immateriali di terzi (proprietà intellettuale) e/o non violi in altro modo la proprietà intellettuale di terzi, a meno che la Promodoro non si renda colpevole di dolo o grave negligenza. Ciò vale in particolare in riferimento a design e contrassegno della merce inclusi i diritti di marchio, i diritti d’autore, i campioni registrati, le stampe, i documenti stampati e i brevetti di terzi; si prega di badare che questa lista non è esaustiva.
- Se l’acquirente è consumatore, ai fini di eliminare il vizio della merce si concorda, con riguardo agli interessi economici della Promodoro, il seguente modo di procedere: Nel caso di prodotti di valore inferiore a 500 euro la Promodoro a propria discrezione può innanzitutto disporre una fornitura sostitutiva oppure eseguire una riparazione entro un termine adeguato. Se il valore dell’oggetto acquistato è superiore a 500 euro, la Promodoro ha diritto ad eseguire innanzitutto un tentativo di riparazione entro un termine adeguato. Viene considerato adeguato per l’esecuzione della riparazione un termine di 20 giorni feriali. Se la riparazione non è economicamente sostenibile, l’adempimento successivo del contratto deve avvenire tramite una fornitura sostitutiva.
- Se l’adempimento successivo del contratto fallisce, il cliente ha fondamentalmente la facoltà di pretendere a propria discrezione una riduzione del compenso o una revoca del contratto (recesso). Tuttavia, in caso di una violazione solo ridotta del contratto, in particolare se si tratta solo di un vizio di lieve entità, al cliente non spetta alcun diritto di recesso.
- Se l’acquirente è un imprenditore, egli è tenuto a denunciare vizi riconoscibili per iscritto entro un termine di due settimane dal ricevimento della merce. In caso contrario si esclude la possibilità di rivendicazione del diritto alla garanzia. Per il rispetto del termine è sufficiente che la data d’invio della denuncia sia precedente alla sua scadenza. È completamente a carico dell’imprenditore provvedere a produrre le prove per dimostrare il sussistere di tutti i presupposti del diritto e specialmente del vizio stesso, il momento della constatazione del vizio e il rispetto del termine per la segnalazione di quest’ultimo.
- I consumatori sono tenuti ad informare per iscritto la Promodoro entro un termine di due mesi dal momento in cui è stato constatato che la merce si trova in condizioni non conformi al contratto circa i vizi palesi riscontrati. Per il rispetto del termine fa fede la data di arrivo della denuncia alla Promodoro. Se il consumatore omette di informare la Promodoro, dopo due mesi dalla constatazione del vizio i suoi diritti di garanzia decadono. Ciò non vale in caso di dolo da parte del venditore. L’onere delle prove per dimostrare il momento della constatazione del vizio è a carico del consumatore. Nel caso in cui il consumatore sia stato persuaso all’acquisto della merce tramite dichiarazioni del costruttore non veritiere, egli ha l’onere di dimostrarlo.
- Nel caso in cui il cliente, per via di vizi giuridici o della merce, decidesse dopo un eventuale fallimento dell’adempimento successivo del contratto di recedere dallo stesso, egli non può più avanzare diritti di risarcimento danni a causa dei vizi riscontrati. Nel caso in cui il cliente dopo un fallito adempimento successivo del contratto decidesse invece di pretendere il risarcimento danni, la merce rimane presso il cliente, se ciò è per questi sostenibile. Il risarcimento danni si limita alla differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore della merce difettosa. Ciò non vale in caso la Promodoro avesse intenzionalmente taciuto la violazione del contratto.
- Per gli imprenditori il periodo di garanzia è di un anno a partire dalla consegna della merce. Per i consumatori il periodo di garanzia è di due anni a partire dalla consegna della merce. Ciò non vale nel caso in cui il cliente non avesse segnalato in tempo il vizio alla Promodoro ai sensi del § 6 comma 5.6.
- Se l’acquirente è un imprenditore, vale come costituzione della merce unicamente la descrizione del prodotto fornita dal costruttore. Dichiarazioni pubbliche, elogi o pubblicità del costruttore non rappresentano indicazioni sulla costituzione della merce valide ai fini contrattuali.
- Garanzie ai sensi della legge il cliente non le riceve dalla Promodoro. Ciò non interessa invece le garanzie del costruttore.
§ 7 Limitazioni della responsabilità
- In caso di violazione dei propri obblighi per lieve negligenza, la responsabilità della Promodoro si limita al danno medio diretto, tipico del contratto e prevedibile per via del tipo di merce. Ciò vale anche in caso di violazioni dei propri obblighi per lieve negligenza da parte dei rappresentanti legali o degli ausiliari esecutivi della Promodoro. Nei confronti degli imprenditori la Promodoro non risponde della violazione per lieve negligenza di obblighi contrattuali di ridotta rilevanza.
- Le limitazioni della responsabilità sopra indicate non riguardano i diritti dei clienti derivanti dalla responsabilità del fabbricante del prodotto.
- I diritti al risarcimento danni del cliente derivanti da un vizio cadono in prescrizione dopo un anno dalla consegna della merce. Ciò non vale in caso la Promodoro si renda colpevole di dolo.
§ 8 Riserva di proprietà
- Nel caso di contratti con consumatori la Promodoro si riserva la proprietà della merce fino al saldo completo del prezzo d’acquisto.
- Nel caso di contratti con imprenditori la Promodoro si riserva la proprietà della merce fino alla completa estinzione di tutti i crediti derivanti da un rapporto commerciale già in corso.
- Il cliente è tenuto a trattare la merce con cura.
- Il cliente è tenuto a comunicare immediatamente alla Promodoro un eventuale accesso di terzi alla merce, ad esempio nel caso di un eventuale pignoramento, danneggiamento o distruzione della merce stessa. Il cliente è inoltre tenuto a segnalare immediatamente alla Promodoro un eventuale cambiamento del proprietario della merce nonché un cambiamento del proprio indirizzo privato o commerciale. In caso di danneggiamento o distruzione o furto della merce ai fini di garantire i crediti della Promodoro il cliente cede a quest’ultima ogni diritto di risarcimento nei confronti del colpevole del danno o delle assicurazioni. La Promodoro accetta la cessione.
- La Promodoro ha la facoltà, in caso di comportamento del cliente non conforme al contratto, in particolare in caso di mora di pagamento o di violazione di uno degli obblighi indicati ai paragrafi 2 e 3 di questa disposizione, di recedere dal contratto e di pretendere la restituzione della merce. In questo caso l’acquirente è tenuto a rispedire immediatamente la merce a proprie spese. Ciò vale in particolare anche nel caso in cui sul patrimonio del cliente venisse aperto un procedimento fallimentare o di concordato o nel caso in cui il cliente facesse una dichiarazione giurata o dei terzi avessero accesso alla merce in seguito ad un provvedimento di pignoramento.
- L’imprenditore si può avvalere del diritto di rivendere la merce nel corso ordinario degli affari. Egli cede già sin da ora alla Promodoro tutti i crediti per un importo pari al totale della fattura che gli derivano nei confronti di un terzo dalla rivendita della merce. La Promodoro accetta la cessione. Dopo la cessione l’imprenditore è autorizzato a riscuotere il credito. La Promodoro si riserva il diritto di avvalersi della sua facoltà di riscossione del credito, in caso l’imprenditore non dovesse adempiere regolarmente ai suoi obblighi di pagamento giungendo in mora di pagamento.
§ 9 Pagamento
- Salvo altri accordi scritti, le fatture della Promodoro possono venire saldate entro dieci giorni dal ricevimento della merce con uno sconto del 2% o entro 30 giorni dal ricevimento della merce netto senza sconto. Se il cliente non rispetta questa scadenza entra in mora di pagamento. Un consumatore è tenuto al versamento di interessi pari al 5% al di sopra del tasso d’interesse base per tutta la durata della mora. Un imprenditore è tenuto al versamento di interessi pari all’8% al di sopra del tasso d’interesse base per tutta la durata della mora più la relativa IVA prevista dalla legge, attualmente pari al 16%. Rispetto all’imprenditore la Promodoro si riserva di dimostrare un eventuale danno di mora maggiore e di pretenderne il risarcimento.
- Salvo altri accordi individuali scritti, la Promodoro non è tenuta a rimborsi di alcun tipo.
- La Promodoro ha la facoltà, malgrado eventuali disposizioni contrarie dell’acquirente, di considerare il pagamento di questo importo innanzitutto come saldo parziale di suoi debiti precedenti ancora in sospeso. La Promodoro può in questo caso considerare i pagamenti del cliente anche come pagamento di costi e interessi già derivati dallo stesso affare o da affari precedenti. La Promodoro informerà ogni volta il cliente dell’intenzione di effettuare questa compensazione.
- Il pagamento viene considerato come avvenuto solo dal momento in cui la Promodoro può disporre dell’importo. In caso di assegni, cambiali, autorizzazioni di addebito diretto o bonifici, il pagamento viene considerato come avvenuto solo quando l’assegno, la cambiale, l’autorizzazione di addebito diretto o il bonifico è stato/a riscosso/a e l’importo è accreditato in modo irrevocabile sul conto della Promodoro.
- Se il cliente e la Promodoro concordano un pagamento tramite cambiale, i costi che ciò comporta e le spese di sconto sono a carico del cliente.
- Nell’eventualità che la Promodoro venisse a conoscenza di circostanze che mettono in dubbio la qualità creditizia del cliente, la Promodoro ha la facoltà di dichiarare l’intero debito residuo come immediatamente esigibile anche in caso fosse stato concordato un pagamento rateale. Ciò vale in particolare in caso assegni o cambiali dell’acquirente non venissero riscossi o in caso l’acquirente sospendesse i suoi pagamenti o facesse una dichiarazione giurata oppure sul suo patrimonio venisse aperto un procedimento fallimentare o di concordato.
- Il cliente ha diritto ad una compensazione o ad una trattenuta degli importi in questione solo se questo diritto è incontestato o legalmente constatato. Il cliente può esercitare un diritto di trattenuta solo se sussiste una contropretesa derivante dallo stesso rapporto contrattuale.
§ 10 Disposizioni conclusive
- Si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca. Le disposizioni del diritto commerciale dell’ONU non vengono applicate.
- Per il presente contratto e per tutti i rapporti giuridici tra la Promodoro e il cliente, in particolare se questi è un imprenditore o un commerciante (imprenditore tenuto ad osservare tutte le norme del diritto commerciale speciale), si conviene che il foro competente per tutte le eventuali controversie derivanti da questo contratto sarà il tribunale di Düsseldorf. La Promodoro può tuttavia a propria discrezione rivendicare i suoi diritti anche presso il tribunale competente nel luogo in cui il cliente risiede o in cui si trova la sua sede commerciale. Lo stesso vale nel caso in cui il cliente non avesse una sede commerciale nella Repubblica Federale Tedesca o al momento della proposizione dell’azione la sua residenza, la sua sede commerciale o il suo domicilio abituale non fossero noti.
- In caso singole clausole del contratto stipulato con il cliente, incluse queste Condizioni Generali di Contratto, dovessero essere o divenire interamente o parzialmente inefficaci o nulle, la validità delle restanti clausole rimane invariata. La clausola interamente o parzialmente inefficace o nulla deve in questo caso venire sostituita da una clausola il cui risultato economico si avvicini il più possibile a quello del passo inefficace o nullo.
